Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: comprova requisiti

Per appalti di lavori pubblici di importo inferiore o uguale a 150.000 euro ai fini della qualificazione si applica l'art. 90 DPR 207/2010 tuttora vigente.
Si chiede se i lavori analoghi sono solo quelli eseguiti per committenti pubblici e comprovati con i Certificati di esecuzione lavori rilasciati dal RUP (delibera ANAC n. 681 del 17 luglio 2019) oppure si possono valutare lavori analoghi eseguiti per committenti privati, giusta art. 86 del DPR 207/2010?

La scrivente stazione appaltante, operante nei Settori speciali, ha indetto una procedura di gara europea con il criterio di aggiudicazione dell’OEPV. Terminata la fase amministrativa con l’ammissione dei concorrenti, la Scrivente intende avviare il sub-procedimento relativo alla verifica dei requisiti di qualificazione (economico-finanziari e tecnico-organizzativi) in capo a tutti i concorrenti, come, peraltro, disposto nel Disciplinare di gara con un richiamo al comma 5 dell’art. 85 del. D. Lgs. 50/16.
Si domanda se:
1) Occorre motivare l’avvio di tale procedimento,
2) è utile attenderne l’esito, prima della nomina e insediamento della Commissione Giudicatrice che sarà chiamata alla valutazione delle offerte tecniche, giacché non tutti i concorrenti potrebbero essere ammessi alle fasi successive,
ovvero
3) procedere in parallelo con la valutazione tecnica, escludendo, eventualmente, in itinere gli operatori che non abbiamo dimostrato il possesso dei requisiti.
Si ringrazia per l'attenzione.

Col parere n. 1390 è stato indicato che l'SA, nell'effettuare i controlli sui requisiti generali sull'aggiudicatario (in realtà di competenza di CONSIP), debba dare prevalenza alla certezza dell'affidabilità dell'OE iscritto al MEPA. Si ritiene che, tale condizione, possa essere con immediatezza accertata acquisendo copia delle certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice in quanto indice di affidabilità poiché rilasciate da organismi accreditati e valide addirittura per l'abbattimento del deposito cauzionale definitivo. Tale modalità, qualora possibile, renderebbe celeri le procedure di aggiudicazione rese lente soprattutto in ragione dei controlli in parola: per rispondere alla PEC trasmessa dalla SA infatti l'AdE impiega circa 25 gg, il Tribunale 30 gg, mentre il controllo sulla regolarità dei diversamente abili, essendo diverso per ogni regione o addirittura provincia, risulta ogni volta di critica gestione (oltre a non essere nemmeno previsto dal sistema Avcpass). In sintesi una SA, dei 60 gg resi disponibili dalla L.108/21 per una pratica di affidamento diretto, più della metà li impiega per gestire i controlli. Un'alternativa sarebbe quella di acquisire anche per le procedure di modesta entità, in luogo dello SMART CIG un CIG SIMOG (che richiede 30 minuti ogni volta per essere acquisito e successivamente perfezionato) per poter attivare l'Avcpass (anch'esso di difficile gestione), aggravando però oltremodo tutte le pratiche d'acquisto anche per importi ridotti. Sarebbe possibile individuare una definitiva snella soluzione al problema, potendo attuare quanto precedentemente indicato? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Si chiede come sia oggettivamente individuabile un operatore economico (OE) di "comprovata solidità" e di "certa affidabilità" significando che, ad avviso di questa Stazione Appaltante (SA), le due predette caratteristiche sono da intendersi sinonime l'una dell'altra. Poiché il Codice dei Contratti, pur citando spesso tali peculiarità non indica come riconoscere in maniera oggettiva un OE di "comprovata solidità" e di "certa affidabilità", lasciando adito a diverse interpretazioni da parte delle SA, si chiede di chiarire tale aspetto richiamato in diversi istituti del D.Lgs. 50/2016 e smi nonché dai pareri emanati dalle Autorità deputate alla sua regolamentazione. Sarebbe possibile affermare che, un'azienda, è di sicuro possesso di entrambe le caratteristiche qualora risulti oggetto sia di certificazione ISO oppure SOA (in ragione dei controlli eseguiti dall'Ente privato certificatore) e sia di un'attestazione rilasciata dalla Camera di Commercio sull'insussistenza di procedure fallimentari in corso o pregresse? In alternativa, si chiede di indicare quali siano i PARAMETRI OGGETTIVI MINIMI che la SA deve ricercare, per poter affermare che un'azienda sia di "comprovata solidità" e di "certa affidabilità". Ten. Col. Filippo STIVANI.

Preso atto di quanto indicato in risposta al quesito n. 1477, si chiede di esprimere comunque un autorevole parere in merito ai seguenti indici ed alla documentazione considerata idonea che la Stazione Appaltante (SA) intenderebbe utilizzare, per valutare l’affidabilità e comprovata solidità dell’operatore economico (OE) aggiudicatario. AFFIDABILITA’, intesa come capacità dell'impresa di adempiere con serietà e correttezza alle proprie obbligazioni contrattuali, garantendo la coerenza delle prestazioni offerte con il livello economico e qualitativo atteso e il conseguimento degli obiettivi prefissati; presenza contemporanea dei seguenti elementi di pressoché immediato reperimento: 1 – DURC in regola; 2 – certificato della Camera di Commercio che attesti l’insussistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse; 3 – casellario ANAC privo di annotazioni di alcun tipo; 4 – corrispondenza tra la voce del certificato CCIAA “classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività” ed il bando MEPA sul quale verrebbe perfezionato il contratto. COMPROVATA SOLIDITA’, intesa come l’espressione della capacità dell'impresa di perdurare nel tempo, mantenendo un costante equilibrio tra investimenti e finanziamenti; essendo il concetto di affidabilità un segmento della più ampia nozione di comprovata solidità, questa SA riterrebbe una ditta solida qualora, oltre ai predetti quattro elementi, la stessa possegga anche i seguenti ulteriori due: 5 – data di costituzione dell’impresa, rilevabile dal documento CCIAA, con un periodo di almeno 20 anni di attività; 6 - certificato CCIAA che attesti, alla voce “capitale e strumenti finanziari”, una cifra almeno pari all’importo al netto dell’IVA da dover stipulare. In presenza di tutti e sei gli elementi, l’OE verrebbe definito sia affidabile che solido nonché oggetto di possibile esenzione al versamento del deposito cauzionale definitivo. Ten. Col. Filippo STIVANI.

In caso di utilizzo del MEPA, non è chiara la differenza tra la procedura da adottare per il controllo sul possesso dei requisiti dell’OE aggiudicatario negli affidamenti sotto gli € 40.000 + IVA e quelli d’importo superiore. Da una lettura combinata dell’articolo in oggetto, della relazione del Consiglio di Stato a pag. 80 e del Comunicato del Presidente ANAC del 16/11/2022, col quale vengono esentati dall'obbligo all'utilizzo del FVOE le procedure gestite interamente con piattaforme telematiche di negoziazione, le modalità operative corrette potrebbero essere le seguenti: 1 – per gli affidamenti diretti sotto gli € 40.000 + IVA, l'SA non è mai obbligata a controllare l’OE aggiudicatario poiché fa esclusivamente fede la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da esso presentata; 2 – oltre tale importo ed entro le soglie comunitarie, a prescindere che si tratti di affidamento diretto o procedura negoziata, l’SA è obbligata a verificare le dichiarazioni degli OE aggiudicatari tramite un controllo a campione, eseguibile anche tramite sorteggio, con modalità predeterminate ogni anno. Ne consegue quindi che, qualora l’interpretazione prospettata fosse corretta l’SA, indicando ogni anno nei propri regolamenti interni di volersi avvalere, in caso d'uso del MEPA, dei controlli trimestrali già svolti da CONSIP su un campione significativo degli OE ad esso iscritti (dichiarati sul sito https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/faq.html in una specifica FAQ), potrebbe evitare di doverne effettuare ulteriori, conseguendo un significativo risparmio in termini di risorse umane, temporali e spesa pubblica. Quanto precede a prescindere dalla pubblicazione degli esiti degli accertamenti da parte di CONSIP in considerazione del fatto che, un OE risultato non in possesso dei requisiti a seguito del controllo a campione, non apparirebbe ovviamente sul MEPA in quanto direttamente estromesso dal gestore. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa indicata.